L’adozione di un bambino o una bambina pronunciata all’estero nell’ambito o al di fuori della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale (CAA-93) deve essere iscritta nei vari registri svizzeri. L’iscrizione è gratuita.
Ufficio federale di giustizia – Cosa è la Convenzione dell’Aia sull’adozione (CAA)?
Di regola i documenti di adozione seguenti devono essere trasmessi alla rappresentanza svizzera, con le eventuali legalizzazioni necessarie, per la trasmissione in Svizzera:
- atto di nascita originale del/la bambino/a prima dell’adozione
- decisione di adozione originale menzionante il luogo in cui è stata pronunciata (se possibile con attestazione di forza esecutiva)
- atto di nascita originale del/la bambino/a dopo l’adozione
- se del caso, certificato originale attestante che l’adozione è avvenuta conformemente alle disposizioni della Convenzione dell’Aia (CAA-93) ai sensi dell’articolo 23 (Certificate of Conformity of Intercountry Adoption)
I documenti che devono essere consegnati in originale, hanno validità di sei mesi dalla data di emissione e non saranno restituiti, bensì depositati presso l’Ufficio di stato civile competente in Svizzera. Le fotocopie non sono ammesse. Qualora fosse necessario, possono essere richiesti documenti supplementari.
Se è indispensabile una verifica approfondita dei documenti di stato civile stranieri da parte di un legale di fiducia della rappresentanza svizzera, le spese sono a carico del richiedente.
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